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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00503 presentata da PASTORE ANDREA (FORZA ITALIA) in data 21/03/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00503 presentata da ANDREA PASTORE mercoledì 21 marzo 2007 nella seduta n.128 PASTORE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che: dal 12 marzo 2007 è stata portata a conoscenza dell'opinione pubblica la vicenda relativa all'inchiesta coordinata da un pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Potenza in merito ad indagini ed arresti per diversificate accuse di reati quali l'estorsione, lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio e l'uso di droga; nell'ambito di tale vicenda giornali e televisioni hanno riferito, in varie maniere, elementi dell'indagine, citando o diffondendo testi, nomi ed altro materiale, stante anche la notorietà sia delle persone indagate che delle altre coinvolte inconsapevolmente in qualità di eventuali vittime; in particolare, l'attenzione si è incentrata su presunte fotografie emerse nel corso delle indagini e aventi per protagonista il portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri, ritratto comunque a sua insaputa; tali fotografie, se davvero esistenti come sembra ormai acclarato, riguarderebbero vicende del tutto personali, e sarebbero oltretutto ben lungi dal testimoniare in alcun modo atti aventi tratti di carattere penale o genericamente di natura illegale e illegittima; pur tuttavia, in considerazione del rilievo del personaggio coinvolto, il caso specifico ha avuto enorme risalto, tanto che anche autorevolissimi esponenti politici hanno contestato con vigore quella che è stata definita una vera e propria "gogna mediatica"; nel caso di specie, però, sembra che davvero i giornali siano effettivamente in possesso di documenti, verbali, atti, trascrizioni di registrazioni telefoniche e fotografie relative all'inchiesta citata; la pubblicazione e quindi la diffusione di detto materiale - non vietata espressamente dalle leggi - resta in capo alle scelte editoriali e deontologiche di ogni singolo organo di informazione; per inciso, appare gravissimo che tale diversificata documentazione provenga, in maniera incomprensibile, direttamente da fonti delle Procure della Repubblica poiché trattasi di atti coperti ufficialmente da segreto istruttorio e quindi non di pubblico dominio; sulla vicenda in esame, il 15 marzo 2007 il Garante per la Privacy ha emesso un proprio decreto (pubblicato in tempi eccezionalmente rapidi già il 16 marzo 2007 sulla Gazzetta Ufficiale ) intitolato "Diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza" nel quale in sostanza si afferma che "il Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 allorché: si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione o, ancora, attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale; b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno"; a giudizio dell'interrogante, un siffatto provvedimento, stante la velocità di decisione che lascia ipotizzare un non adeguato tempo di approfondimento, e vista la sua parzialità poiché riguarda uno specifico episodio e di fatto una singola persona, rischia di configurarsi, da una parte, come vero e proprio atto censorio nei confronti dei mass media ed in particolare di quei giornali che erano propensi a pubblicare le foto in questione e, dall'altro, di apparire come un provvedimento estemporaneo ad personam , ben più che come un atto generale e sempre auspicabile di tutela della privacy di ciascuno; inoltre, a giudizio dell'interrogante, appare di difficile comprensione il suddetto decreto, se si pensa, ad esempio, che lo stesso Garante ha sempre manifestato particolare attenzione per evitare interferenze sulla libertà di informazione, da ultimo anche in sede di audizione presso la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato; in tale sede, infatti, il Garante - intervenendo sul tema delle divulgazioni delle intercettazioni telefoniche - ha espresso una motivata e convincente opinione secondo la quale occorre sempre realizzare un bilanciamento tra due diritti entrambi costituzionalmente garantiti, ossia quello alla riservatezza e quello alla libera informazione; infine sempre il Garante - allorché il vice ministro Visco, in riferimento agli accessi non autorizzati alle banche dati dell'Anagrafe tributaria, dichiarò che le persone che rivestono un ruolo pubblico e godono di fama nei confronti dell'opinione pubblica meritano una maggiore tutela della loro privacy - sostenne anche in questo caso, con motivazioni meritevoli di condivisione, che proprio le persone che rivestono ruoli pubblici possono godere di una forma attenuata di tutela della propria privacy (in confronto ai cittadini che non hanno fama pubblica), si chiede di sapere: se si conoscano e per quanto di propria competenza si condividano le ragioni addotte dal Garante per la privacy per assumere il citato decreto sul caso in esame e quindi se si ritengano fondate; se, nel caso, non si ritenga invece opportuno meglio accertare i profili che sono alla base del decreto adottato, anche in ordine all'eventuale violazione del diritto alla libertà di stampa ed espressione, e pertanto se non si ritenga auspicabile che chi di competenza ne disponga la revoca o la momentanea sospensione; quali atti di natura normativa e legislativa di propria competenza si intendano assumere per scongiurare, anche agli occhi dell'opinione pubblica, il rischio che il citato provvedimento del Garante appaia essere stato assunto così rapidamente e drasticamente solo per una vicenda specifica avente per protagonista un esponente politico a fronte del mancato intervento in occasioni del tutto simili aventi invece per protagonisti attori cittadini con diversi, ma altrettanto noti, ruoli di valenza pubblica ovvero persone che non rivestivano ruoli di interesse pubblico; se non si intenda urgentemente intervenire per indagare circa le modalità con cui il materiale scritto e fotografico dell'inchiesta ricordata in premessa sia stato illecitamente sottratto dai canali del segreto istruttorio e diffuso fuori dagli uffici delle Procure della Repubblica interessate al caso; infine, quali provvedimenti di competenza si intendano adottare per sanzionare gli eventuali responsabili di tali illeciti e soprattutto per scongiurare il ripetersi di simili avvenimenti. (3-00503)

 
Cronologia
lunedì 5 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo, del quotidiano La Repubblica, viene rapito a Kabul da un gruppo di talebani. Sarà liberato dopo quattordici giorni di prigionia.

giovedì 22 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 316 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 13.500 del Governo, sostitutivo dei commi da 1- quater a 8 dell'articolo 13 e soppressivo degli articoli da 13-bis a 15, nonchè 6 e 12 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (A.C. 2201), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.