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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03023 presentata da PEDICA STEFANO (ITALIA DEI VALORI) in data 22/03/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03023 presentata da STEFANO PEDICA giovedì 22 marzo 2007 nella seduta n.132 PEDICA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: gli articoli 24 e 113 della Costituzione sanciscono l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale; tale diritto è stato reso esecutivo da una serie di norme delle quali le più recenti sono contenute dal decreto del Presidente della Repubblica 15/2002; sembra che negli ultimi tempi la disciplina del diritto alla tutela giurisdizionale stia subendo una sorta di involuzione in senso antidemocratico; alcuni Avvocati di indiscussa moralità che hanno scelto di mettere la loro professionalità al servizio dei non abbienti e si sono iscritti nei registri dei difensori con il Patrocinio a spese dello Stato, hanno dovuto attendere tempi esageratamente lunghi per ottenere il pagamento delle loro competenze; sembra, infatti, che la procedura per ottenere il pagamento di tali competenze, peraltro ridotte, per legge, della metà, sia divenuta molto lenta e farraginosa tanto che gli Avvocati interessati hanno deciso, ciascuno per proprio conto, di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato; tale realtà è documentata e resa attendibile dalle singole comunicazioni di avvocati che appartengono a diversa fede politica, che non si conoscono fra di loro e che hanno agito in tempi differenti -: se il Ministro non ritenga opportuno verificare la situazione descritta in epigrafe; come intenda intervenire per ripristinare una procedura snella e veloce per l'evasione delle competenze agli Avvocati che effettuano il Patrocinio a spese dello Stato così da consentire la loro encomiabile attività ed, al contempo, ripristinare l'effettivo esercizio di un elemento assolutamente centrale per la vera democrazia come è il diritto alla tutela giurisdizionale per tutti i cittadini.(4-03023)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedì 13 settembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 204 All'Interrogazione 4-03023
presentata da PEDICA Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, si rappresenta che le disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, riguardano il pagamento di tutte le spese di giustizia iscritte nel capitolo di bilancio 1360 (tra cui la corresponsione dei compensi dovuti ai difensori dei cittadini ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), nonché le spese gravanti sul capitolo di bilancio 1362. Detto articolo 21 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato in luogo del sistema basato sulle anticipazioni da parte degli uffici postali. Tale sistema delle anticipazioni postali, per espressa previsione del legislatore, resta in essere solamente per le spese relative ad atti di notifica nei procedimenti penali e per gli atti di notifica e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'Erario. Pertanto, vigendo la nuova disciplina, tutte le spese di giustizia (ad eccezione di quelle attinenti le attività di notifica) devono essere pagate tramite le Tesorerie provinciali dello Stato attraverso i funzionari delegati, i quali provvedono con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte dall'amministrazione della giustizia. Ai fini del pagamento delle spese di giustizia secondo la citata previsioni normativa, il Ministero della giustizia ha provveduto ad impartire le istruzioni operative per consentire il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (cap. 1362) ed il pagamento della generalità delle spese di giustizia (cap. 1360), tra le quali la corresponsione dei compensi dovuti ai difensori dei cittadini ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La competente direzione generale ha sollecitato i funzionari delegati a far fronte, con il massimo sforzo, alla corresponsione di tutte le spese di giustizia con le prescritte modalità, anche richiedendo integrazioni di fondi, ove necessarie; queste ultime sono già state disposte in favore delle Corti d'appello che ne hanno fatto richiesta. Tanto premesso, per quanto di competenza di questa amministrazione, si ritiene di aver posto in essere le condizioni per la risoluzione dei problemi evidenziati dall'interrogante in ordine alla corresponsione dei compensi dovuti ai difensori dei cittadini ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.



 
Cronologia
lunedì 5 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo, del quotidiano La Repubblica, viene rapito a Kabul da un gruppo di talebani. Sarà liberato dopo quattordici giorni di prigionia.

giovedì 22 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 316 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 13.500 del Governo, sostitutivo dei commi da 1- quater a 8 dell'articolo 13 e soppressivo degli articoli da 13-bis a 15, nonchè 6 e 12 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (A.C. 2201), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

sabato 24 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I capi di Stato e di governo dell'Ue si riuniscono a Berlino in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma e adottano una dichiarazione che ribadisce i valori condivisi, sottolinea il ruolo svolto dal mercato comune e dall'euro e conferma l'obiettivo di dare all'Unione, entro le elezioni del Parlamento europeo del 2009, una base costituzionale rinnovata.