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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00877 presentata da BUEMI ENRICO (LA ROSA NEL PUGNO) in data 26/03/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00877 presentata da ENRICO BUEMI lunedì 26 marzo 2007 nella seduta n.134 BUEMI, MELLANO, TURCO, BELTRANDI, PORETTI, D'ELIA e CAPEZZONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 230 30 giugno 2000 ai commi 2 e 3 così recita: «2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale. 3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.»; nella Relazione al regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000) si legge che: «Cassa delle Ammende Parte II articoli da 121 a 130) [omissis...] L'articolo 129, comma 2, consentirà alla Cassa delle ammende di operare come soggetto cofinanziatore dei fondi strutturali europei, i quali, come è noto, vengono erogati unicamente in favore di progetti già finanziati, ad opera del Paese membro, al momento della loro presentazione. Date le ben note carenze delle disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato e data la cospicua somma di cui già dispone la Cassa delle ammende (oltre 80 miliardi), a cui si aggiungerà quella acquisibile annualmente (circa 10 miliardi), tali disponibilità potrebbero divenire un moltiplicatore dei fondi strutturali europei. Si aggiunge che la normativa comunitaria consente di utilizzare detti fondi per la formazione, l'orientamento, la creazione di imprese (esempio cooperative), l'inserimento lavorativo, eccetera, per le categorie di persone svantaggiate (prime, fra queste, sono, appunto, quella dei detenuti ed internati, in generale e, in particolare, quelle dei tossicodipendenti e degli extracomunitari). È, quindi, facilmente intuibile l'enorme potenzialità di cui potrà disporre l'Amministrazione penitenziaria sia per incentivare il lavoro dei detenuti e internati, sia per offrire loro le indispensabili opportunità di reinserimento sociale al momento della loro dimissione dal carcere. Nel comma 3 dell'articolo 129 viene mantenuta l'attività assistenziale che la Cassa delle ammende già svolgeva attraverso i Consigli di aiuto sociale, con la novità, però, che si prevede l'elargizione dei fondi unicamente attraverso la presentazione di appositi progetti, ossia di finanziamenti mirati, aventi come destinatari i detenuti ed internati ed i loro familiari o conviventi. In sostanza, un organismo che, con la sua autonomia, possa consentire all'Amministrazione penitenziaria di ampliare le forme di intervento in materia di lavoro penitenziario, nonché di realizzare progetti che facilitino il reinserimento sociale dei detenuti ed internati appare perfettamente in linea con le indicazioni dell'Unione europea in materia di amministrazione pubblica, riguardanti la realizzazione di "Agenzie" mediante le quali si possano raggiungere, in modo flessibile, obiettivi precisi.»; la Circolare per i finanziamenti dei progetti così recita: «La Cassa delle ammende, già prevista dall'articolo 149 codice penale (abrogato dall'articolo 89 della legge 354/75), è un Ente con personalità giuridica istituito dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. La sua attività fu inizialmente disciplinata con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento degli Istituti di Prevenzione e di Pena) e poi dalla parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 431/1976 (Regolamento di esecuzione alla legge 354/1975) mediante gli articoli 108 e seguenti così come modificati dagli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 248/89. Attualmente essa è disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà". La Cassa è dotata di un fondo patrimonio e di un fondo depositi. Attraverso la gestione del fondo patrimonio la Cassa attuava la primaria finalità di sostenere, con appositi finanziamenti, l'attività svolta dai Consigli di Aiuto Sociale di cui agli articoli 74 e seguenti della legge 354/75 (Ordinamento Penitenziario). Il decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, ha ampliato le competenze della Cassa attribuendo ad essa ulteriori finalità ed un nuovo e migliore assetto. Con la previsione di cui all'articolo 129, infatti, in aggiunta alle vecchie competenze sopra riportate e mai abrogate, sono state assegnate alla Cassa anche le finalità di finanziare "progetti dell'Amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e da quella regionale" (II comma), e di finanziare, altresì, "programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e degli internati, nonché programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione" (III comma). Da ciò consegue che la Cassa delle ammende può essere utilizzata anche come soggetto cofinanziatore dei fondi strutturali europei i quali, come si sa, vengono erogati unicamente in favore di progetti già finanziati, ad opera del paese membro, al momento della loro presentazione. Tra l'altro occorre precisare che la normativa comunitaria consente di utilizzare detti fondi per fare formazione, orientamento, creazione di imprese (esempio cooperative), inserimento lavorativo eccetera, per le categorie svantaggiate (prime fra queste è appunto individuata quella dei detenuti in generale ed in particolare quella dei tossicodipendenti e quella degli extracomunitari). Per cui, l'Amministrazione penitenziaria possiede oggi un ulteriore strumento sia per incentivare il lavoro dei detenuti, eccetera, sia per offrire maggiori opportunità di reinserimento ai soggetti ristretti negli istituti di pena; che la Cassa delle ammende può continuare ad esercitare attività di tipo assistenziale, che tra l'altro già svolgeva attraverso i Consigli di aiuto sociale, con la novità, però, che oggi vengono elargiti fondi unicamente attraverso la presentazione di appositi progetti. Non più, quindi, finanziamenti assistenziali a pioggia, come per il passato, bensì finanziamenti mirati che hanno come destinatari i detenuti, gli internati ed i loro familiari. La nuova previsione normativa ha quindi posto nelle disponibilità dell'Amministrazione Penitenziaria la possibilità di ampliare sia le forme di intervento in materia di lavoro dei detenuti, sia quelle opportunità di reinserimento che essa, attraverso la sua azione, deve tendere ad assicurare al condannato al momento della sua dimissione dall'Istituto penitenziario, ovvero alla fine dell'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione.»; in data 18 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende ha deliberato di approvare il progetto - presentato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - dal titolo «La rete che cura» per l'ammontare di 3.991.210,00 (tremilioninovecentonovantunmiladuecentodieci) euro, volto alla creazione di 9 unità di osservazione e diagnosi psichiatrica all'interno degli istituti di: Milano, Bologna, Firenze Sollicciano, Roma Rebibbia, Roma Rebibbia femminile, Napoli Secondigliano, Bari, Reggio Calabria, Augusta -: se il Ministro ritenga tale progetto conforme alle finalità della legge o se invece trattisi di problematica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto legislativo 230/99. (5-00877)





 
Cronologia
sabato 24 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I capi di Stato e di governo dell'Ue si riuniscono a Berlino in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma e adottano una dichiarazione che ribadisce i valori condivisi, sottolinea il ruolo svolto dal mercato comune e dall'euro e conferma l'obiettivo di dare all'Unione, entro le elezioni del Parlamento europeo del 2009, una base costituzionale rinnovata.

mercoledì 28 marzo
  • Politica, cultura e società
    La Conferenza episcopale italiana pubblica una nota sulle unioni di fatto, secondo la quale per i politici cattolici è «dovere morale» votare contro il riconoscimento di tali unioni, dovere che è «ancora più grave» nel caso delle unioni omosessuali.