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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00526 presentata da VILLONE MASSIMO (L'ULIVO) in data 27/03/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00526 presentata da MASSIMO VILLONE martedì 27 marzo 2007 nella seduta n.130 VILLONE, SALVI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: un documento dell'Accademia pontificia ha sollecitato i cattolici ad esercitare l'obiezione di coscienza a difesa dei valori religiosi nell'ambito della propria attività di lavoro e professionale; l'invito è esteso in particolare ai magistrati; l'art. 101 della Costituzione dispone che la giustizia è amministrata in nome del popolo; la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente le modifiche al Concordato del 1929, reca un protocollo addizionale in cui le parti contraenti concordano che non debba più considerarsi in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano; pertanto, i principi e le regole propri della religione cattolica non sono come tali riferibili al popolo italiano; dunque l'art. 101 preclude che motivi derivanti dall'appartenenza alla religione cattolica possano essere legittimamente assunti a fondamento di un diniego del giudice di esercitare la propria funzione; lo stesso art. 101 dispone che il giudice è soggetto soltanto alla legge; il principio va inteso nel senso che nessun diverso potere può imporre al giudice un fare o non fare; peraltro, se il giudice accettasse volontariamente un siffatto condizionamento, ciò costituirebbe parimenti una violazione del principio costituzionale; la stessa Corte costituzionale ha negato il riconoscimento al giudice di un diritto all'obiezione di coscienza, differenziandone la posizione rispetto a quella di altri operatori professionali "in considerazione della doverosità dell'adempimento del munus pubblico e del rilievo costituzionale attribuito alla indeclinabile e primaria realizzazione della funzione di giudice" (sent. n. 196 del 1987; ord. n. 514 del 2002); dunque l'accettazione da parte del giudice della richiesta avanzata dall'Accademia pontificia si porrebbe in radicale contrasto con la configurazione costituzionale della funzione che gli è attribuita; non essendo i valori cattolici costituzionalmente riferibili al popolo italiano, l'obiezione di coscienza riferita a quei valori potrebbe avere solo il senso di una presa di posizione di parte; se si riconoscesse il diritto all'obiezione a tutela dei valori cattolici, non sarebbe evidentemente possibile negare il medesimo diritto a tutela dei valori di qualsiasi altra religione; la laicità della giustizia, indipendentemente dalle fedi religiose e dalle convinzioni politiche, costituisce una delle conquiste fondamentali della civiltà occidentale; tutto questo provocherebbe comunque un danno grave alla connotazione di indipendenza ed imparzialità del giudice, fondamento dell'intera disciplina costituzionale della giustizia; la posizione assunta dall'Accademia pontificia si configura in ogni caso come una violazione del principio della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, sancito dall'art. 7 della Costituzione e ribadito dalla citata legge 121 del 1985, si chiede di sapere che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare a tutela dell'autonomia, indipendenza ed imparzialità dei giudici, e dell'indispensabile laicità della giustizia. (3-00526)

 
Cronologia
sabato 24 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I capi di Stato e di governo dell'Ue si riuniscono a Berlino in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma e adottano una dichiarazione che ribadisce i valori condivisi, sottolinea il ruolo svolto dal mercato comune e dall'euro e conferma l'obiettivo di dare all'Unione, entro le elezioni del Parlamento europeo del 2009, una base costituzionale rinnovata.

mercoledì 28 marzo
  • Politica, cultura e società
    La Conferenza episcopale italiana pubblica una nota sulle unioni di fatto, secondo la quale per i politici cattolici è «dovere morale» votare contro il riconoscimento di tali unioni, dovere che è «ancora più grave» nel caso delle unioni omosessuali.