Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00777 presentata da STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 28/03/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00777 presentata da FRANCESCO STAGNO D'ALCONTRES mercoledì 28 marzo 2007 nella seduta n.136 STAGNO D'ALCONTRES. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia con nota n. 47215 del 22 dicembre 2006 ha provveduto a comunicare ai sindaci dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e di Tortorici, in provincia di Messina, il proprio intendimento di accorpare l'ufficio del Giudice di pace di Sant'Angelo di Brolo all'ufficio del Giudice di pace di Tortorici; il Direttore dell'Ufficio 3 o del medesimo Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, con nota n. 12305 del 23 marzo 2007, ben tre mesi dopo la prima nota, ha successivamente comunicato ai Sindaci di Sant'Angelo di Brolo e di Tortorici che «per mero errore materiale» è stata individuata la sede di Tortorici quale Ufficio accorpante del giudice di pace e che, pertanto, tale ultimo Ufficio dovrà invece essere accorpato all'Ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo di Brolo; il comune di Tortorici si suddivide in settantaquattro frazioni, localizzate su un territorio molto ampio, distanti l'una dall'altra anche diverse decine di chilometri. Inoltre, attualmente presso l'Ufficio del giudice di pace di Tortorici confluiscono numerosi Comuni dell'aerea montuosa dei Nebrodi, tra i quali Castell'Umberto, Longi, Frazzanò, San Salvatore di Fitalia, Mirto. L'Ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo di Brolo, invece, è competente per il solo medesimo Comune -: in base a quali criteri e con quali motivazioni il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia abbia deciso di modificare dopo ben tre mesi «per mero errore materiale» la prima comunicazione ai sindaci interessati, laddove la stessa prima comunicazione, ad avviso dell'interrogante, possedeva invece tutti i doverosi presupposti di logicità, non contraddittorietà e fondatezza, tali da consentire un'adozione non arbitraria del provvedimento di accorpamento; se i suddetti criteri che hanno condotto a modificare la prima comunicazione ai sindaci interessati non siano, piuttosto, dettati da esigenze diverse da quelle dell'efficienza e della funzionalità dell'organizzazione della giustizia, delle quali è responsabile il Ministro interrogato.(3-00777)