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Portale storico della Camera dei deputati

Il Regolamento del 10 maggio 1966 (testo coordinato)

testo integrale del regolamento

Il testo che viene qui riportato è il testo del Regolamento della Camera vigente al momento dell'approvazione nel 1971 del Regolamento attualmente in vigore.
Esso ricomprende tutte le modifiche che furono approvate al testo coordinato del 1949 fino al 10 maggio 1966, data di approvazione delle ultime modifiche apportate al Regolamento previgente, modifiche che vengono illustrate per ciascuna legislatura in cui sono state approvate.
      • Agli inizi del 1950, sul testo coordinato redatto dalla Giunta del Regolamento sulla base della deliberazione della Camera del 27 aprile 1949 e sul quale già nella seduta del 14 e 15 novembre 1949 erano state introdotte delle modifiche, vengono apportate ulteriori modificazioni.

        A partire dalla seduta del 16 marzo 1950 la Camera è chiamata a discutere una nuova proposta di modifica elaborata dalla Giunta (doc. I n. 8). Anche in questo caso si tratta di modifiche che incidono in ambiti diversi : si tratta in particolare della proposta di introdurre un nuovo articolo (l'articolo 13-bis) relativo alla Conferenza dei presidenti, già avanzata con la proposta doc. I n. 5, senza tuttavia essere stata approvata. Il nuovo articolo va a consacrare una prassi già adottata nel corso della I Legislatura, sulla scorta dell'esperienza dell'Assemblea nazionale francese, che vedeva il concorso dei Gruppi parlamentari nell'esame dei lavori dell'Assemblea. Nel testo dell'art. 13-bis, approvato il 17 marzo 1950, il Regolamento prevede dunque che "il Presidente convoca, ogni qual volta lo ritenga utile, l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni permanenti ed i Presidenti dei Gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea". Si introduce con il terzo comma del nuovo articolo inoltre il concetto di "organizzazione della discussione" di un argomento.
        Le altre materie oggetto della proposta di modifica riguardano la disciplina dell'ordine delle sedute e delle sanzioni ai deputati e il divieto di presentazione di ordini del giorno nel caso di mozioni di fiducia e di sfiducia. Le modifiche a tali ambiti furono discusse ed approvate nelle sedute del 17 e del 24 marzo 1950.
        Nell'ambito della discussione di questa proposta viene tuttavia in rilievo un'importante questione regolamentare, riguardante la maggioranza richiesta per l'approvazione delle modifiche al Regolamento. Nella seduta del 17 marzo 1950, discutendosi le modifiche proposte all'articolo 56 in tema di sanzioni, fu posto in votazione a scrutinio segreto un emendamento soppressivo delle modifiche proposte dalla Giunta con l'avvertenza che la sua reiezione avrebbe comportato l'approvazione delle modifiche avanzate dalla Giunta. Essendo stato respinto il suddetto emendamento con una maggioranza di 192 voti contrari e 93 favorevoli, l'on. Togliatti contestò che a tale votazione potesse conferirsi il valore di approvazione della modifica regolamentare in questione, non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti la Camera richiesta dall'art. 64 della Costituzione; si aprì quindi un dibattito sul tema nell'ambito del quale il Presidente ricordò che si era proceduto in precedenti occasioni ad approvazioni di modifiche regolamentari a maggioranza semplice, anche con il ricorso a votazioni qualificate. La questione fu rinviata alla Giunta per il Regolamento che nella seduta del 24 marzo 1950 propose una modifica all'art. 15 del Regolamento, volta a precisare che le modificazioni o aggiunte al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un Gruppo parlamentare o dieci deputati. La Camera quindi approvò nella stessa seduta con votazione per alzata e seduta (senza quindi accertamento del quorum costituzionale) la suddetta modifica regolamentare e le altre contenute nella proposta doc. I n.8.

        In seguito, nella seduta del 16 gennaio del 1951, la Camera discute la proposta di modifica doc. I n. 9; in particolare viene approvata l'istituzione della Giunta permanente per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere, che va ad affiancarsi alla Giunta del Regolamento e a quella delle elezioni; inoltre, viene introdotto l'art. 30-bis che prevede la possibilità per la Commissione di affidare, concluso l'esame preliminare di un progetto, al Comitato dei nove la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.
        Le modifiche approvate nel 1951 introducono, inoltre, un sistema relativo ai rapporti tra Commissioni, con particolare riguardo ai rapporti con la Commissione competente sul bilancio dello Stato, che almeno in parte permarrà anche con il nuovo Regolamento del 1971.
        Con riferimento, infatti, al rapporto della Commissione Finanze e tesoro con le altre Commissioni, con riguardo ai pareri contenenti le conseguenze finanziarie dei disegni di legge esaminati in sede legislativa, viene approvata una nuova formulazione dell'art. 40, in base alla quale nel caso in cui una Commissione non ritenga di aderire al parere della Commissione Finanze e tesoro e questa vi insista, al Presidente della Camera è attribuita la facoltà di assegnare alle Commissioni riunite l'esame del progetto di legge relativamente agli articoli concernenti le conseguenze finanziarie, oppure di deferire l'intero disegno di legge all'Assemblea; inoltre, tale norma si estende anche al caso in cui sorga, in occasione del parere, una questione di competenza fra due o più Commissioni. Altre due modifiche riguardano le iscrizioni a parlare e le interrogazioni.

        Sul finire della I legislatura la Camera approva alcune modifiche regolamentari riguardanti l'esame dei progetti di legge costituzionale.
        La necessità di intervenire su tale procedura si era palesata in relazione all'esame in seconda deliberazione della proposta di legge costituzionale n. 1292-bis nella seduta della Camera del 22 novembre 1951. In quella occasione erano state sollevate una serie di questioni riguardanti la procedura di esame di un disegno di legge costituzionale in seconda deliberazione, che portarono la Camera, dopo un'ulteriore discussione svoltasi nelle sedute del 27 e 28 novembre 1951 a sospendere l'esame della proposta di legge costituzionale e a richiedere la pronuncia della Giunta del Regolamento. La Giunta fu quindi impegnata dal 4 dicembre 1951 al 6 giugno 1952: al termine del suo lavoro istruttorio l'Assemblea, nella seduta del 20 giugno 1952, discusse ed approvò alcune proposte interpretative elaborate dalla Giunta e che furono poi trasfuse in una proposta normativa presentata dalla Giunta il 25 giugno 1952 (doc. I n. 10); nelle sedute del 26, 27 giugno e 2 luglio 1952 l'Assemblea esaminò ed approvo la nuova disciplina per l'esame dei progetti di legge costituzionale, che si caratterizzava per la previsione della consecutività delle due deliberazioni e per l'ammissibilità degli emendamenti agli articoli.
      • L'unica modifica regolamentare approvata nella II legislatura riguarda ancora la procedura di esame dei progetti di legge costituzionale; nella seduta del 10 aprile 1957 la Camera discute la proposta di modifica doc. XIII n. 2, ed approva le modifiche agli articoli 107, 107-ter e 107-quinquies, modificando in particolare il requisito della consecutività delle due deliberazioni da parte della Camera, requisito che comportava un arco temporale particolarmente lungo per le deliberazioni sui progetti di legge costituzionale. Con la riforma quindi si elimina il requisito della consecutività delle due deliberazioni e si stabilisce che al termine della prima deliberazione il progetto è inviato al Senato, fermo restando, ovviamente, l'intervallo dei tre mesi fra le due deliberazioni.
      • All'inizio della III legislatura, nella seduta del 10 luglio del 1958, la Camera discute la proposta di modifica doc. X n.1 ed approva alcune modificazioni all'articolo 30, riguardanti il numero e le competenze delle Commissioni permanenti; tale proposta di riforma, come viene affermato nella relazione della Giunta, intende adeguare la struttura dell'ordinamento interno della Camera a quella dell'Amministrazione dello Stato, secondo il principio fondamentale che ad ogni stato di previsione deve corrispondere una Commissione apposita. Si attenua, inoltre, la regola che ciascun deputato non può appartenere a più di una Commissione, escludendo da tale divieto i Gruppi il cui numero di deputati sia inferiore a quello delle Commissioni.

        Il 17 dicembre 1958 la Camera torna nuovamente a rivedere la disciplina per l'esame dei progetti di legge costituzionale, discutendo ed approvando la proposta di modifica doc X n. 3. con la quale si conferisce a tale procedimento l'assetto definitivo, destinato ad essere riprodotto nel Regolamento del 1971. Con le modifiche in questione si stabilisce che un progetto di legge costituzionale segue, in prima deliberazione, l'iter ordinario tra Camera e Senato, finché queste non abbiano approvato un identico testo; in seguito, quando il progetto sia trasmesso dal Senato nello stesso testo già approvato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per la seconda deliberazione decorre dalla data di approvazione da parte della Camera in prima deliberazione; si esclude, infine, nella seconda deliberazione qualunque possibilità emendativa.
        Con l'approvazione della proposta doc. X n. 4 la Camera introduce anche l'art. 9-bis al Regolamento che, in attuazione dell'art. 135 Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1, disciplina la formazione dell'elenco per la nomina dei giudici costituzionali aggregati per i giudizi di accusa.
      • Nella seduta del 27 giugno del 1963, la Camera esamina ed approva una proposta di modifica all'articolo 27 del Regolamento, recata dal doc. X n. 1, con la quale si stabilisce che ciascun Gruppo procede alla propria costituzione, attraverso la nomina del presidente e l'ufficio di presidenza, designando, successivamente, i rispettivi delegati nelle quattordici Commissioni permanenti e ripartendoli tra queste ultime in numero uguale. Con tale novella regolamentare sostanzialmente, a seguito della modifica costituzionale che fissa in 630 il numero dei deputati, indipendente dagli incrementi della popolazione, si perviene al risultato di assicurare tendenzialmente un pari numero di deputati in tutte le Commissioni, superando la regola che invece assegnava a tre Commissioni (Affari costituzionali, Affari esteri e Bilancio e tesoro), un minor numero di componenti.

        Nella seduta antimeridiana del 24 ottobre 1963 la Camera discute ed approva la proposta di modifica doc. X n. 2, relativa all'articolo 26 del Regolamento, in materia di formazione dei gruppi parlamentari con meno di venti deputati, con la quale si elimina il requisito precedentemente previsto che il gruppo fosse composto da almeno dieci deputati e si aggiunge al requisito della rappresentanza di un partito organizzato nel Paese anche un requisito di tipo elettorale; esso si sostanzia nel fatto che il partito abbia presentato proprie liste di candidati con il medesimo contrassegno in tutte le circoscrizioni, tranne la Valle d'Aosta, ottenendo almeno un quoziente in una circoscrizione e la cifra elettorale di trecentomila voti di lista validi.

        Il 7 agosto 1964 la Camera approva la proposta di modifica doc. X n. 4, relativa all'art. 8 del Regolamento riguardante la Giunta del Regolamento, prevedendo la possibilità che la composizione di dieci deputati possa essere integrata dal Presidente, sentita la Giunta medesima, con non più di due ulteriori membri.

        Il 4 febbraio 1965 vengono approvate le modifiche agli articoli 32 e 33 del Regolamento contenute nel doc. X n. 5 (la cui discussione era stata rinviata il 29 ottobre 1964), al fine di adeguare le norme regolamentari alla nuova disciplina legislativa del procedimento di approvazione del bilancio dello Stato prevista dalla legge 1° marzo 1964, n.62, contemperando l'esigenza di speditezza con quella di un approfondito esame della legge di bilancio; in tal senso, viene stabilita, in modo puntuale, la procedura di discussione ed approvazione di tale documento normativo.

        Il 3 dicembre 1965, con l'approvazione della proposta contenuta nel doc. X n. 10, viene modificato il primo comma dell'art. 29, riguardante la durata delle Commissioni permanenti, stabilendo che queste siano rinnovate ogni biennio e prevedendo la possibilità, per i propri componenti, di essere riconfermati.

        Il 10 maggio 1966 la Camera approva le modifiche proposte nei documenti doc. X n. 6, 7 e 8, riguardanti, rispettivamente, l' obbligo di appartenenza dei deputati ad una sola Commissione permanente (art. 28, primo comma); la definizione delle competenze della Commissione Trasporti (art. 30), la pubblicità dei lavori delle Commissioni e delle Giunte (art. 41), l'estensore del processo verbale (art. 139) e, in conseguenza del nuovo Regolamento dei Servizi e del personale approvato dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 31 luglio 1964, l' ordinamento della Biblioteca (artt. 142, 143, 144, 145, 147) e l'organizzazione interna e del personale (art. 148).
 
 
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