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18 febbraio 1971: Approvazione del nuovo Regolamento della Camera dei deputati - VII Legislatura

Nella VII legislatura il testo del Regolamento approvato nel 1971 viene modificato all'articolo e nella data di seguito indicati.
      • Nel 1978 la Camera interviene per la prima volta sul testo del Regolamento approvato nel 1971.
        La modifica approvata riguarda l'art. 143, del quale viene inserito un quarto comma aggiuntivo e che si rende necessaria, in particolare, a seguito dell'approvazione , nel corso della VII legislatura, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, la quale, nel prevedere il parere parlamentare come obbligatorio, rimetteva la competenza direttamente alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere entro termini stabiliti dai Regolamenti.

        Nel corso dei lavori preparatori della modifica vennero riproposte alcune riserve già avanzate durante l'approvazione della disciplina legislativa, che, oltre a riguardare la stessa estensione dei poteri del Parlamento a settori propriamente amministrativi, lamentavano il rischio di una possibile violazione, da parte della nuova legge, dei confini costituzionali tra competenza legislativa e potestà regolamentare delle Camere.
        Pur nella consapevolezza di tali dubbi la Giunta per il Regolamento giungeva a formulare una proposta di modificazione (Doc. II, n. 3), nella cui relazione, oltre a rendere conto di tali aspetti, si esplicitava l'obiettivo della modifica proposta, grazie alla quale si intendeva "conferire certezza alle procedure necessarie in tutti i casi nei quali il parere parlamentare deve essere dato ed in particolare per gli atti di preposizione".
        Trattandosi di un'ulteriore esplicazione della attività ispettiva delle Commissioni sul Governo e sulla pubblica amministrazione, la nuova disciplina di parere parlamentare veniva collocata nel Capo XXXIII nell'alveo delle procedure di indagine, informazione e controllo in Commissione.
        La proposta della Giunta definiva dunque i presupposti di attivazione della procedura di parere parlamentare, prevedendo che essa si applichi ad ogni atto di competenza del Governo per il quale il parere è richiesto obbligatoriamente dalla legge. Il termine per l'espressione del parere sugli atti di preposizione è fissato in 20 giorni, prorogabile una sola volta per non più di 10 giorni, mentre per gli atti di altra natura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, può fissare termini più ampi.

        La proposta della Giunta veniva dunque esaminata e discussa nella seduta dell'Assemblea del 1° giugno 1978, senza che fossero stati presentati emendamenti né sollevate questioni procedurali in merito all'iter da seguire per le modificazioni regolamentari, in ordine al quale, si ricorda, il Regolamento approvato nel 1971 all'art. 16 non recava alcuna espressa previsione, limitandosi quest'ultima disposizione a disciplinare, quanto al procedimento, solo la procedura di votazione.
        Infatti, il testo dell'art. 16 del 1971 - successivamente poi modificato il 29 settembre 1983 e il 28 febbraio 1990 - pur prevedendo, conformemente all'art. 64 della Costituzione, che le modificazioni o le aggiunte al Regolamento fossero adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, stabiliva che la modalità di votazione qualificata (nominale o segreta), dalla quale discendeva automaticamente l'accertamento del raggiungimento di tale maggioranza, dovesse essere comunque richiesta all'inizio della discussione da un presidente di Gruppo o da dieci deputati; in mancanza di tale richiesta si sarebbe proceduto con la votazione per alzata di mano. In tal modo infatti si procedette per approvare dunque la proposta della Giunta il 1° giugno 1978.

        Nella fase di prima applicazione del quarto comma dell'art. 143, la Giunta per il Regolamento viene poi investita di una questione interpretativa relativa all'ammissibilità, ex articolo 143, secondo comma, di audizioni dei designati ai fini dell'espressione da parte delle Commissioni del parere sulle nomine negli enti pubblici.
        Nel parere del 17 gennaio 1979, la Giunta, dopo aver riconosciuto alle Commissioni la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti conoscitivi a loro disposizione, anche ai fini dell'espressione del parere sulle nomine, dichiara l'impossibilità di avvalersi dello strumento delle audizioni dei designati, in quanto, questi ultimi - a differenza di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 143 - non sono ancora preposti ad una carica e, nel caso in cui siano preposti ad altro incarico pubblico, verrebbero ascoltati per ragioni inerenti ad altra carica ricoperta.

        Per ulteriori disposizioni interpretative dell'articolo 143 del Regolamento, emanate dalla Presidenza della Camera negli anni successivi alla modificazione regolamentare del 1978, si rinvia alla sezione Pareri delle Commissioni su atti del Governo contenuta nel volume Circolari e disposizioni interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera (1979-1992).

        L'art. 143 sarà successivamente modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999 (vedi testo a fronte dei diversi testi dell'articolo: Articolo 143).

        • Pareri della Giunta per il Regolamento (17 gennaio 1979)
          Circolari e disposizioni interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera (1979-1992), sub Parere delle Commissioni su atti del Governo.
 
 
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