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Portale storico della Camera dei deputati

Il Regolamento del 27 aprile 1949 (testo coordinato)

testo integrale del regolamento

Il testo del Regolamento del 27 aprile 1949 è il primo testo regolamentare coordinato che disciplina il funzionamento della Camera dei deputati nel nuovo ordinamento repubblicano. Tale testo risulta all'esito di una serie di interventi modificativi che si realizzano nella prima parte della I legislatura.
      • Nella prima legislatura della Repubblica, inauguratasi l'8 maggio 1948, il funzionamento della Camera dei deputati continua ad essere disciplinato dal Regolamento vigente in epoca liberale al quale da subito, tuttavia, vengono apportate delle modifiche.
        Nelle sedute del 1°, 3 e 4 giugno 1948, infatti, la Camera discute ed approva alcune proposte di modificazioni (doc. I n.1 e 1-A) alle norme relative all'istituzione delle Commissioni permanenti (testo del 26 luglio 1920 con le aggiunte del 6 agosto 1920 e del 22 e 23 giugno 1922).
        Tra le innovazioni regolamentari introdotte con queste modifiche si segnala in particolare l'affermazione della regola per la quale i membri del Governo sono sostituiti nelle Commissioni da colleghi del medesimo Gruppo appartenenti ad altre Commissioni e la previsione della nomina di nove membri per la discussione in Assemblea di un progetto di legge (sostanzialmente il Comitato dei nove).
        Successivamente nella seduta del 15 settembre 1948 la Camera approva una seconda proposta di modifica (doc. I n. 2) relativa alla disciplina della sede legislativa delle Commissioni, dando attuazione alle previsioni costituzionali dell'art. 72.
        Nel mese di febbraio 1949 la Camera discute ed approva ulteriori modifiche predisposte dalla Giunta del Regolamento con la presentazione della proposta di modifica doc. I n. 3.
        La proposta interviene su una pluralità di aspetti : la prima modificazione (posta in discussione nella seduta del 10 febbraio e rimandata al giorno successivo per poi essere definitivamente approvata il 27 aprile 1949) riguarda la competenza delle Commissioni e segnatamente quella della Commissione finanze e tesoro.
        Nella seduta del 10 febbraio 1949 la Camera approva invece altre modificazioni recate dalla proposta testè citata.
        Una prima modificazione riguarda la fissazione di termini alle Commissioni per presentare la relazione alla Camera su di un progetto di legge. Tale modificazione viene suggerita dall'opportunità di dare al Presidente, laddove si ravvisi la necessità di ridurre i tempi stabiliti per la presentazione delle relazioni, il potere di prescrivere un termine alle Commissioni; termine che avrebbe potuto, peraltro, essere prorogato dalla Camera, su richiesta di un decimo dei componenti della Commissione.
        Un‘altra modificazione reinterviene sull'esercizio, da parte delle Commissioni permanenti, dei poteri legislativi previsti dall'art. 72, comma terzo, della Costituzione, già disciplinati con la modifica approvata il 15 settembre 1948; con la modifica in oggetto si stabilisce che il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni in sede legislativa sia disposto dal Presidente "salvo opposizione della Camera" all'atto della relativa comunicazione (e non più su proposta del Presidente approvata dalla Camera); si stabilisce, altresì, per i periodi di aggiornamento, di lasciare ferma la norma per cui la decisione del Presidente deve essere comunicata, in tale ipotesi, a tutti i deputati otto giorni prima della convocazione della Commissione; si disciplina, inoltre, conformemente al dettato costituzionale, sia la rimessione del progetto di legge all'Assemblea, sia i casi di esclusione della sede legislativa.
        Un'ulteriore modifica recata dalla proposta doc. I n. 3 e approvata il 10 febbraio 1949, riguarda la c.d. navette e cioè l'esame dei disegni di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, del quale viene prevista la limitazione alle sole modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento.
        Nella seduta dell'11 febbraio la Camera prosegue la discussione della proposta e dopo aver approvato una limitata modifica in materia di emendamenti, all'art. 90, interviene sull'art. 116-bis, in materia di termini per le risposte scritte alle interrogazioni, sull'art. 119, in materia di interpellanze, di cui viene precisata la differenza rispetto alle interrogazioni, stabilendo che l'interpellanza riguarda i motivi e gli intendimenti del Governo su questioni concernenti determinati aspetti della sua politica. Infine, con la terza modificazione, relativa all'art. 133, si stabilisce la sospensione per tre mesi dell'esame di proposte di legge che risultino identiche ad altre proposte o a disegni di legge già presentati al Senato. Si prevede, inoltre, che l'esame stesso non abbia poi luogo se, nel frattempo, sia stato trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato. In tal modo, si intende realizzare una evidente economia nello svolgimento dei lavori legislativi. All'interno dello stesso articolo, all'ultimo comma, si stabilisce il principio dell'abbinamento per l'esame delle proposte di legge identiche, o vertenti su identica materia, o in concorso con disegni di legge su identica materia.

        Nella seduta del 27 aprile 1949, come già ricordato, la Camera completa l'esame della proposta doc. I n. 3, approvando la modifica relativa alla competenza della Commissione finanze e tesoro.

        Nella medesima seduta del 27 aprile 1949 la Camera autorizza quindi la Giunta non solo a procedere al coordinamento del testo del Regolamento con le modifiche fino a quel momento approvate, ma altresì a procedere: a) alla "materiale soppressione degli articoli concernenti gli aboliti procedimenti delle tre letture e degli uffici", rimasti nel corpus del regolamento del 1900 per effetto della mancata novellazione di quest'ultimo nel 1920-22; b) alle "modificazioni di forma inerenti alla necessità di adeguare la dizione di alcuni articoli alle nuove istituzioni" (sostituendo, ad esempio, i riferimenti al Re con quelli al Presidente della Repubblica); c) a "taluni aggiornamenti sempre di carattere formale"; ed infine, alla inserzione nel Regolamento di "talune disposizioni della Costituzione che si riferiscono direttamente al funzionamento delle Camere".

        La Giunta, a norma di tale deliberazione, provvede alla redazione del testo coordinato riportato in questa sezione (doc. I n. 5) che viene quindi "portato a conoscenza della Camera" con la precisazione recata dalla relazione della Giunta che " si potrà chiedere la parola…soltanto per suggerire -nelle parti che hanno formato oggetto di coordinamento - correzioni di forma ovvero per rilevare eventuali contraddizioni"; con l'occasione la Giunta presenta alcune limitate proposte nuove suggerite dall'esperienza e qualcuna da prassi già seguite, "nel quadro e nello spirito della Costituzione", dai due rami del Parlamento che figurano di seguito alla presentazione del testo coordinato del Regolamento.
        Il documento della Giunta viene quindi discusso dalla Camera nelle sedute del 14 e del 15 novembre 1949.
        Con il testo in questione si provvede dunque ad una risistemazione organica con una nuova numerazione delle disposizioni regolamentari fino a quel momento vigenti, alcune delle quali non erano confluite organicamente nel testo regolamentare, ma erano state individuate come aggiunte. Da qui la rilevanza del testo del 1949, che non rappresenta un testo completamente nuovo, ma che dà veste sistematica, nel nuovo quadro istituzionale repubblicano, al Regolamento della Camera, che continua ad essere quindi quello di epoca liberale, con le modifiche indicate.

        Quanto alle nuove proposte approvate nelle sedute del 14 e 15 novembre 1949 si segnala in particolare l'art. 83-b, con il quale, consacrando una prassi già seguita dalla Camera, si stabilisce (in attuazione del secondo comma dell'art. 72 della Cost.) un "procedimento abbreviato" qualora ne sia riconosciuta l'urgenza, mediante il quale la Camera delega, previa approvazione dei criteri informativi della legge, la competente Commissione ad esaminare e formulare definitivamente gli articoli di un disegno di legge e riservando comunque all'Assemblea l'approvazione finale: si tratta della prima forma di disciplina di quella che sarà poi la sede redigente.
 
 
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