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Portale storico della Camera dei deputati

Il Regolamento dell'Assemblea Costituente

testo integrale del regolamento

Con l'elezione dell'Assemblea Costituente sul piano regolamentare il punto di riferimento obbligato continuò ad essere, ovviamente, come per la Consulta nazionale, il Regolamento della Camera prefascista. L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 stabiliva, infatti, che finché non avesse deliberato il proprio regolamento interno, l'Assemblea Costituente avrebbe applicato il regolamento interno della Camera dei deputati del 1° luglio 1900 con le successive modificazioni fino al 1922.
Diversamente dalla Consulta, peraltro, l'Assemblea Costituente non si diede, tuttavia, un proprio regolamento, limitandosi ad approvare alcune "aggiunte" (formulate cioè come disposizioni autonome) relative alla sua organizzazione interna, approvate il 15, 23 luglio e 17 settembre 1946, con le quali deliberò: l'istituzione della commissione per la Costituzione ("Commissione del 75") incaricata di predisporre il progetto di Costituzione, della Commissione per i trattati internazionali (composta da 36 deputati) (v. doc. II n.1 e n.2), della Commissione incaricata di riferire sulle domande di autorizzazione a procedere (doc. II n. 3 e n. 4), e di altre quattro Commissioni permanenti competenti in materia di legislazione ordinaria (v. doc. II n. 5 e n. 6). A questo ultimo riguardo si ricorda che l'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1946 attribuiva, per il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, salva la materia costituzionale, il potere legislativo al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali rimesse, invece, alla competenza dell'Assemblea Costituente. Lo stesso articolo 3 contemplava, tuttavia, la possibilità per il Governo di sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento ritenesse opportuno. Tale possibilità era stata intesa dal Governo, secondo quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 25 luglio 1946, nel senso anche di riconoscere all'Assemblea la possibilità di indicare i disegni di legge, che pur non rientranti nella sua competenza legislativa fissata dal citato art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1946, dovessero essere assoggettati alla sua deliberazioni. L'istituzione delle quattro Commissioni in discorso aveva l'obiettivo di regolare la procedura relativa proprio a questo aspetto. Le quattro Commissioni permanenti istituite risultavano compenti, rispettivamente, nelle materie affidate ai seguenti organi governativi: 1°) Presidenza del Consiglio e Ministeri: esteri, interno, grazia e giustizia, pubblica istruzione, guerra, marina militare, aeronautica, assistenza post-bellica; Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; 2°) Ministeri: finanze, tesoro; 3°) Ministeri: industria e commercio, lavoro e previdenza sociale, commercio con l'estero, agricoltura e foreste e Alto commissario per l'alimentazione; 4)°Ministeri: lavori pubblici, trasporti, marina mercantile, poste e telecomunicazioni. Tali Commissioni avevano quindi il compito di indicare al Governo quali tra i disegni di legge trasmessi dal Governo dovessero essere sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea per la loro importanza tecnica o politica, vantando su di essi la competenza referente. Il termine per deliberare su ciascun disegno di legge era fissato in 15 giorni dalla ricezione; decorso tale termine senza una pronuncia della Commissione il Governo avrebbe potuto dar corso al disegno di legge.
 
 
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