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Portale storico della Camera dei deputati

Il Regolamento del 24 novembre 1868

testo integrale del regolamento

Con il Regolamento del 1868 la Camera approva un ulteriore testo regolamentare, dopo quelli del 1848 e del 1863, qualificato anch'esso, al pari dei precedenti, come provvisorio.
Conclusasi, infatti, la IX legislatura, nel corso della quale era stata nominata una Commissione incaricata della riforma regolamentare, senza che tuttavia si giungesse all'elaborazione di un testo prima della chiusura della legislatura medesima, nella X legislatura la Commissione del regolamento, presieduta dal presidente Lanza, predispose un nuovo progetto di regolamento, presentato con relazione del deputato Massari il 24 luglio 1868.
Il 24 novembre 1868, respinta la proposta di stabilire il termine di tre mesi per la vigenza del nuovo Regolamento, la Camera approvò il nuovo testo sempre in via provvisoria, con riserva però di discutere l'articolo 19, che affidava ad una Commissione - sottraendolo all'Assemblea - il giudizio definitivo sulle elezioni. La discussione su tale questione si svolse il 26 e 27 novembre, quando fu approvato, invece, un testo che restituiva all'Assemblea la competenza a decidere in via definitiva sulla convalida delle elezioni, con la previsione del carattere pubblico delle sedute dell'organo istruttorio. Il 28 novembre vengono approvate le modificazioni di forma dell'art. 19, rese necessarie a seguito della deliberazione del 27 novembre 1868.
Il nuovo Regolamento non si limitava a codificare le singole modifiche apportate al precedente Regolamento e le prassi che si erano venute formando negli anni al fine di razionalizzare le discussioni, ma introduceva anche due rilevanti innovazioni riguardanti la verifica dei poteri e il sistema degli Uffici.
Nell'ambito del primo tipo di modificazioni si segnala la previsione dell'affidamento all'inizio della sessione della Presidenza provvisoria ai Vicepresidenti della precedente Sessione secondo l'ordine di anzianità di nomina e, solo in mancanza di questi, al decano, dello spoglio delle schede per l'elezione del Presidente in seduta pubblica, di una disciplina più dettagliata delle interpellanze, con la possibilità di loro trasformazione, in caso di risposta insoddisfacente, in un atto di indirizzo del quale veniva fissato subito il giorno della discussione, e, infine, del diritto di proporre inchieste parlamentari.

Quanto alle due innovazioni più rilevanti, per quanto riguarda la verifica dei poteri, la necessità di modifica sorgeva in relazione al fatto che il controllo affidato agli Uffici si era rivelato insoddisfacente in quanto la composizione casuale degli stessi poteva compromettere il corretto esercizio di una funzione di tipo giurisdizionale quale era, di fatto, la verifica dei poteri, facendole assumere un carattere marcatamente politico. Pertanto, scartata l'idea di affidare l'esercizio di tale funzione alla magistratura, in quanto contrastante con l'art. 60 dello Statuto, venne creato un organo apposito, la "Giunta delle elezioni". Organo permanente e composto da dodici membri nominati dal presidente tra tutte le componenti politiche, era stato pensato in modo da garantire la massima imparzialità; nel progetto della Commissione del regolamento erano stati attribuiti alla Giunta poteri decisori, ma su tale punto, come sopra ricordato, intervenne poi la deliberazione della Camera che qualificò come istruttorie le decisioni della Giunta lasciando alla Camera comunque il giudizio definitivo sulle elezioni.
Quanto alla seconda innovazione, essa consistette nell'abolizione del sistema degli Uffici nell'esame dei disegni di legge, per il quale fu introdotto il sistema del Comitato privato. Si prevedeva che a tale organo venissero assegnati i disegni di legge di iniziativa governativa, quelli approvati dal Senato, con il compito di esaminarli e nominare una Giunta che riferisse alla Camera. Dopo la stampa e la distribuzione della relazione, la Camera procedeva in seduta pubblica prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli; infine aveva luogo la votazione finale sul disegno di legge a scrutinio segreto. Per i progetti di legge di iniziativa parlamentare si prevedeva la trasmissione al Comitato privato; se questo ne autorizzava la lettura in seduta pubblica e la Camera ne deliberava la presa in considerazione, si applicava la procedura sopra descritta.
La procedura di esame dei progetti di legge introdotta con il Regolamento del 1868 fu fin da subito sostanzialmente messa in discussione attraverso la presentazione di una serie di proposte di modifica che ipotizzavano il suo superamento ed il ritorno al meccanismo degli Uffici, di cui furono proposte alcune varianti. La contrapposizione tra i sostenitori del ritorno al sistema degli Uffici e quelli del mantenimento del Comitato si perpetuò fino a quando la Camera nella seduta del 30 aprile 1873 deliberò, ancorchè in via provvisoria, il ritorno al metodo degli Uffici, con la sola innovazione del numero legale che fu abbassato a nove deputati (nel regolamento del 1863 le cui disposizioni furono "richiamate in vigore" il quorum era di un terzo dei componenti di ciascun Ufficio).
Negli anni successivi, la provvisorietà del Regolamento fu vivamente sentita, ma a causa del contrasto tra i fautori dei due metodi di cui sopra, non si approvarono ulteriori riforme organiche del sistema. Oltre quella del 30 aprile 1873, tuttavia, specifiche e limitate modifiche sul testo del Regolamento del 1868 erano state approvate dalla Camera, in precedenza, nelle sedute del 3 dicembre 1868, 18 dicembre 1869, 25 marzo 1871, 23 e 30 maggio 1871 e, successivamente nella seduta dell' 8 dicembre 1882.
Intanto, la struttura del Parlamento subiva dei notevoli cambiamenti: la Sinistra, al potere fin dal 1876, approvò nel 1882 una nuova legge elettorale che allargava il suffragio e, al posto del collegio uninominale, introduceva lo scrutinio di lista. L'incremento del corpo elettorale (la nuova legge prevedeva l'abbassamento dell'età degli elettori da 25 a 21 anni e privilegiava il requisito della capacità "di saper leggere e scrivere" su quello del censo, cosa che portò il numero degli elettori da 600 mila ad oltre 2 milioni), non accompagnato da un adeguato innalzamento del livello di istruzione degli elettori e in assenza di apparati di partito esterni al Parlamento in grado di determinare liste omogenee di candidati, ebbe dei riflessi negativi sulla stabilità delle maggioranze governative, che in quegli anni furono attraversate dal fenomeno del trasformismo.
 
 
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