Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo III
Dei Gruppi Parlamentari
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Articolo 14
testo originario
- modificato il:
4.11.1997
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testo vigente approvato il 25.09.2012
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Comma 1
- Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
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Comma 2
- L'Ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.
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Comma 3
- Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono.
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Comma 4
- I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.
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Comma 5
- I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
Testo introdotto il 4 novembre 1997
(Il presente testo comprende le modificazioni precedentemente approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997)
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Articolo 15-ter
articolo introdotto il 25 settembre 2012
Per la sua entrata in vigore vedi l'articolo 153-quater.
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali