Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo II
Del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei presidenti di Gruppo
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Articolo 5
testo originario
- modificato il:
21.01.1987
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16.07.1987
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testo vigente approvato il 14.07.1999
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Comma 1
- Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro vicepresidenti, di tre questori e di otto segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di presidenza.
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Comma 2
- Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i vicepresidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
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Comma 3
- Nell'Ufficio di presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del precedente comma, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.
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Comma 4
- Ciascuno dei Gruppi costituiti con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma del comma 2 dell'articolo 14, nonché il Gruppo misto, se non hanno propri rappresentanti nell'Ufficio stesso, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.
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Comma 5
- Sulle richieste formulate ai sensi del comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente della Camera, dopo aver promosso le opportune intese tra i Gruppi, stabilisce la data della elezione. Ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno di tali Gruppi.
Testo modificato il 16 luglio 1987
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali