Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo V
Delle Commissioni permanenti
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Articolo 22
testo originario
- modificato il:
23.07.1987
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testo vigente approvato il 1.08.1996
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Comma 1
- Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea.
modificato in data
1 agosto 1996
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Testo modificato il 23 luglio 1987
- Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Le commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
II - Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici.
III - Affari esteri - Emigrazione.
IV - Giustizia.
V - Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali.
VI - Finanze e tesoro.
VII - Difesa.
VIII - Istruzione e belle arti.
IX - Lavori pubblici.
X - Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni.
XI - Agricoltura e foreste.
XII - Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero.
XIII - Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione.
XIV - Igiene e sanità pubblica
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Comma 1-bis
- Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.
testo introdotto il 23 luglio 1987
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Comma 2
- La Camera può sempre procedere alla costituzione di commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.
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Comma 3
- Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente regolamento.
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Comma 4
- Le commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun comitato sono distribuite a tutti i componenti la commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della commissione plenaria.
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali