Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
-
Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo IV
Delle Giunte
-
-
Articolo 18-quater
articolo introdotto il 28 giugno 1989
-
Comma 1
- La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.
testo introdotto il 28 giugno 1989
-
Comma 2
- Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.
testo introdotto il 28 giugno 1989
-
Comma 3
- Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.
testo introdotto il 28 giugno 1989
-
Comma 4
- L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.
testo introdotto il 28 giugno 1989
-
Parte II - Procedimento Legislativo
-
Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
-
Parte IV - Disposizioni Finali