Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXX
Delle Interpellanze
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Articolo 137
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Comma 1
- Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.
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Comma 2
- Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedí successivo.
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Comma 3
- Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.
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Comma 4
- Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.
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Parte IV - Disposizioni Finali