Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
-
Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
-
Parte II - Procedimento Legislativo
-
Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXIX
Delle Interrogazioni
-
-
Articolo 135-bis
articolo introdotto il 12 ottobre 1983
testo originario
-
testo vigente approvato il 24.09.1997
-
Comma 1
- Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
modificato in data
24 settembre 1997
-
Testo introdotto il 12 ottobre 1983
- In sede di formulazione del calendario, all'inizio della seduta pomeridiana di ogni mercoledì è inserita la risposta del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio o di un Ministro, a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.
-
Comma 2
- Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.
modificato in data
24 settembre 1997
-
Testo introdotto il 12 ottobre 1983
- Il Presidente della Camera, sentiti i gruppi parlamentari e di intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.
-
Comma 3
- Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.
modificato in data
24 settembre 1997
-
Testo introdotto il 12 ottobre 1983
- Entro le ore 12 del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presentano alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.
-
Comma 4
- Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
modificato in data
24 settembre 1997
-
Testo introdotto il 12 ottobre 1983
- Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.
-
Comma 5
- Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
modificato in data
24 settembre 1997
-
Testo introdotto il 12 ottobre 1983
- Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento, il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma precedente, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione tra i gruppi cui appartengono i presentatori.
-
Comma 6
- Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.
modificato in data
24 settembre 1997
-
Testo introdotto il 12 ottobre 1983
- In assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo richiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo, infine, dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.
-
Comma 7
- Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
modificato in data
24 settembre 1997
-
Testo introdotto il 12 ottobre 1983
- Lo svolgimento delle interrogazioni e la conseguente discussione, secondo le modalità di cui al comma precedente, non possono superare i sessanta minuti complessivamente.
-
Comma 8
- Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente dispone la trasmissione televisiva diretta.
testo introdotto il 12 ottobre 1983
-
Comma 9
- Restano fermi i poteri del Presidente previsti dagli articoli 89 e 139.
testo introdotto il 12 ottobre 1983
-
Comma 10
- Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
testo introdotto il 12 ottobre 1983
-
Parte IV - Disposizioni Finali