Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XXII
Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali
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Articolo 104
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Comma 1
- La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.
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Comma 2
- La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
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Comma 3
- Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.
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Comma 4
- Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali