Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
-
Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
-
Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVI
Dell'Esame in Sede Referente
-
-
Articolo 79
testo originario
-
testo vigente approvato il 24.09.1997
-
Comma 1
- La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui indicato.
-
Comma 2
- Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della commissione di riferire all'assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della commissione.
-
Comma 3
- Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.
-
Comma 4
- Al termine della discussione la commissione nomina un relatore e un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'assemblea e per il compito indicato nel quarto comma dell'articolo 86. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.
-
Comma 5
- La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione orale.
-
Comma 6
- Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la commissione stessa può proporre all'assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.
-
Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
-
Parte IV - Disposizioni Finali