Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVI
Dell'Esame in Sede Referente
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Articolo 81
(Articolo modificato il 24 settembre 1997)
testo originario
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testo vigente approvato il 24.09.1997
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Comma 1
- Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Le relazioni delle commissioni devono essere presentate all'assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto.
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Comma 2
- Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge.
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Comma 3
- Il Presidente della Camera può assegnare alla commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei precedenti commi.
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Comma 4
- Scaduti i termini fissati nei precedenti commi, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di un presidente di gruppo o di dieci deputati, è iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea e discusso nel testo presentato, salvo che l'assemblea, su richiesta della commissione, non fissi un termine ulteriore non più ampio di quello ultimo assegnato e non più prorogabile.
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali