Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
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Articolo 154
articolo introdotto il 28 marzo 1990
testo originario
- modificato il:
1.08.1996
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24.09.1997
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16.12.1998
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14.07.1999
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20.07.1999
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testo vigente approvato il 7.07.2009
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Comma 1
- In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge, non si applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 24, e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85 e 96-bis.
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Comma 2
- In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge, sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.
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Comma 3
- La commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.
Testo introdotto il 1 agosto 1996