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Regolamenti della Camera

Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura

Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.

  • Parte IV - Disposizioni Finali

      • Articolo 154
        articolo introdotto il 28 marzo 1990
        testo originario - modificato il: 1.08.1996 - 24.09.1997 - 16.12.1998 - 14.07.1999 - 20.07.1999 - testo vigente approvato il 7.07.2009
        • Comma 1 - In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-¬bis.
        • Comma 2 - In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.
        • Comma 3 - Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.
        • Comma 4 - Entro il 31 gennaio 1999 la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.
        • Comma 5 - La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.
        • Comma 6 - Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.
        • Comma 7 - La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.
          Testo introdotto il 14 luglio 1999

 
 
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