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Portale storico della Camera dei deputati

18 febbraio 1971: Approvazione del nuovo Regolamento della Camera dei deputati

testo integrale del regolamento

Nel 1971 la Camera dei deputati, parallelamente a quanto fa il Senato della Repubblica, si dota di un nuovo Regolamento che, con le modifiche approvate negli anni e nelle legislature successive, ancora oggi ne disciplina l'attività ed il funzionamento.
Il nuovo Regolamento costituisce il punto d'approdo di un "grande dibattito politico e giuridico …. sulla funzione, sulle strutture, sulle stesse prospettive delle Camere rappresentative della nostra Repubblica" (v. relazione di accompagnamento al progetto di nuovo regolamento doc. II n.1, a firma dei relatori Bozzi, Luzzatto, Rognoni), nella consapevolezza della posizione di assoluta centralità che le Camere occupano nel sistema repubblicano, e rappresenta il risultato di uno sforzo di elaborazione normativa che la Camera dei deputati pone in essere al cospetto di una più generale esigenza, particolarmente avvertita in quegli anni, di rinnovamento delle strutture istituzionali repubblicane e di aggiornamento dei meccanismi decisionali. Si ricorda che la discussione sui nuovi Regolamenti parlamentari corre, infatti, parallela all'attivazione del nuovo sistema delle Regioni e la discussione del progetto di nuovo Regolamento coincide con le prime riunioni dei Consigli regionali (il 7 giugno 1970 si svolgevano le prime elezioni dei Consigli regionali, il 10 luglio 1970 la Giunta per il Regolamento della Camera presentava il progetto di nuovo Regolamento doc. II n. 1).
L'adozione di quest'ottica aveva quindi indirizzato la Giunta per il Regolamento verso la scelta di elaborare un testo completamente nuovo, piuttosto che adottare un'impostazione di tipo novellistico, e ciò nella consapevolezza che se molte norme del nuovo testo riproducevano disposizioni e prassi consolidatesi nel tempo, il loro significato doveva essere ricostruito alla luce della nuova collocazione sistematica che esse assumevano nel mutato contesto regolamentare.
Gli intendimenti programmatici dichiaratamente perseguiti dalla Giunta ed esplicitati nella già citata relazione di accompagnamento si riassumevano nei seguenti termini.
Innanzitutto si intendeva favorire maggiore chiarezza, comprensibilità e trasparenza sia dei rapporti politici parlamentari sia dei lavori parlamentari medesimi al fine di consentire ai cittadini di "compiere un agevole raffronto fra il tipo di azione politica che maggioranza e governo portano avanti nel confronto con le opposizioni e quello che era stabilito nel programma di governo…".
In secondo luogo con il progetto di nuovo Regolamento si intendeva fare fronte ad un esigenza di produzione legislativa quantitativamente maggiore e qualitativamente migliore.
Infine l'attenzione era esplicitamente rivolta all'esigenza di affinare e sviluppare forme di partecipazione politica ai meccanismi di decisione del potere pubblico ("quel tanto di partecipazione politica che è possibile ottenere in uno Stato moderno, subito dopo il momento elettorale, è raggiungibile attraverso una nuova capacità di penetrazione e di comunicatività degli strumenti parlamentari")
A questi intendimenti generali veniva così a corrispondere ciascuna delle tre parti nelle quali si articolava il progetto di nuovo Regolamento.
Con riferimento al primo aspetto la prima parte del Regolamento, dedicata all'organizzazione e al funzionamento della Camera, si caratterizzava essenzialmente per quel compiuto riconoscimento della centralità dei Gruppi nella vita parlamentare repubblicana ("la Giunta ha voluto riconoscere la reale necessità di una Camera organizzata per Gruppi e dai Gruppi"), nella persuasione che "l'esigenza garantista di tutelare l'indipendenza del singolo deputato deve conciliarsi con l'esigenza organizzativa fondamentale di assegnare valore decidente in determinate materie alla volontà politica dei Gruppi".
In questa ottica la pregnanza maggiore era quindi da riconoscersi alle nuove norme sull'organizzazione dei lavori, nell'ambito delle quali campeggiava un organo, già introdotto in epoca repubblicana nel Regolamento, e cioè la Conferenza dei presidenti di Gruppo, che, tuttavia, nel nuovo Regolamento conosceva una disciplina organica soprattutto quanto alla titolarità delle decisioni sulla programmazione dei lavori.
Si creava, in particolare, attraverso gli strumenti della programmazione una logica di coordinamento tra l'attività delle Commissioni e quella dell'Assemblea, coordinamento assente invece nell'impianto del Regolamento previgente. Si segnala in questa chiave che l'art. 23 relativo al programma nella formulazione originaria si riferiva al programma dei lavori sia dell'Assemblea che delle Commissioni.
La condizione prevista per l'adozione degli innovativi strumenti della programmazione era il raggiungimento di un accordo unanime in seno alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, in assenza del quale si tornava alla consueta organizzazione dei lavori e cioè alla formazione dell'ordine del giorno di volta in volta da parte del Presidente della Camera.
Come si vedrà dalle schede relative alle modifiche del testo del 1971, la materia della programmazione dei lavori sarà una di quelle sulle quali la Camera tornerà in più occasioni per modificarne la disciplina in una prospettiva di progressivo rafforzamento del ruolo della Presidenza.
In linea generale comunque le disposizioni della parte prima risultavano dichiaratamente ispirate ad un obiettivo di snellimento procedurale.

Obiettivo questo che risulta ancor più chiaramente focalizzato nella costruzione della seconda parte del Regolamento, relativa al procedimento legislativo, attraverso la quale si puntava ad una maggiore rapidità e razionalizzazione del lavoro legislativo, imperniata essenzialmente sul riconoscimento del lavoro istruttorio della Commissione e su una più efficace disciplina della fase di esame in Assemblea.
Di particolare rilievo appariva innanzitutto il superamento della discussione generale a favore della discussione "sulle linee generali" del progetto, riservata, di norma, ai soli interventi dei relatori di maggioranza e di minoranza e del rappresentante del Governo.
Venivano, inoltre, sistematizzate le fasi del procedimento legislativo in Assemblea relative in particolare alla discussione e votazione degli articoli, degli emendamenti e degli ordini del giorno: anche in questo caso, tuttavia come per la programmazione, si è trattato di una sistematizzazione nei fatti rivelatasi, con l'andar del tempo e con l'acuirsi di atteggiamenti ostruzionistici, non del tutto soddisfacente e che ha reso necessario intervenire con modifiche successive.
Quanto alla fase dell'esame in sede referente, nell'ambito del procedimento legislativo, si valorizzavano gli aspetti di "interdipendenza e di coordinamento" del lavoro legislativo, attraverso il sistema dei pareri, la cui efficacia "vincolante" per la sede legislativa veniva riconosciuta anche ai pareri di legittimità costituzionale, espressi dalla Commissione affari costituzionali, oltre che a quelli, già dotati di tale forza, della Commissione bilancio, e a quelli in materia di pubblico impiego.
Anche in questa parte del Regolamento, e specificamente con riferimento alle procedure legislative abbreviate, elemento qualificante era rappresentato dal necessario raggiungimento dell'accordo fra Gruppi per la loro attivazione.
Va, infine, segnalata la previsione di una specifica procedura di esame delle sentenze della Corte costituzionale, destinata a creare un raccordo con l'attività dell'organo di giustizia costituzionale, nello spirito della previsione di cui all'articolo 136, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda, infine, la terza parte dedicata alle procedure di indirizzo, controllo ed informazione, si affinava la tradizionale funzione ispettiva, intesa non solo come espressione delle prerogative del singolo parlamentare ma arricchita con una serie di strumenti e procedure che definivano in via generale "un'organizzazione parlamentare aperta al flusso delle informazioni; capace di consentire l'espressione differenziata degli orientamenti politici in relazione ai multiformi settori di intervento pubblico; idonea ad esercitare sul Governo, nel rispetto delle reciproche funzioni costituzionali, un'azione di controllo globale e continua, valutativa del rendimento complessivo dell'azione governativa nei vari campi, più che preoccupata di singole e marginali vicende".
La centralità del ruolo delle Commissioni nelle nuove procedure della parte terza del Regolamento profilava un vero "incardinamento nella sede di Commissione dell'ispezione parlamentare generale", con l'obiettivo di evitare l'affollamento in Aula delle questioni di politica settoriale e di consentire una più frequente verifica dell'azione amministrativa.

Si prevedevano in quest'ottica quindi sia procedure eminentemente conoscitive (audizioni dei Ministri, indagini conoscitive, procedure di collegamento con la Corte dei conti, il Cnel, l'Istat) sia procedure di indirizzo che avrebbero consentito alle Commissioni di approvare atti di indirizzo conformativi dell'azione del Governo.
All'interno di questa parte erano collocate poi le embrionali procedure legate alla discussione dei documenti di bilancio e al collegamento con le istituzioni comunitarie, procedure destinate nel tempo ad essere notevolmente modificate per effetto delle novità legislative ed istituzionali che nel corso degli anni segneranno queste materie.
Nell'ambito di questa parte del Regolamento merita di essere segnalata, infine, la scelta di stabilire una disciplina positiva della questione di fiducia, anche alla luce delle incertezze che la prassi aveva già evidenziato.

Il testo della Giunta così impostato (Doc. II n. 1) viene quindi discusso dall'Assemblea dal 15 al 23 luglio 1970, quando si conclude, prima della sospensione estiva dei lavori, la prima parte della discussione generale. Nel frattempo la Giunta procedette ad una riscrittura del testo del progetto (doc. II n.1-bis, presentato il 28 gennaio 1971) apportandovi alcune modifiche e correttivi che tuttavia non alteravano l'impianto generale e che furono illustrati all'Assemblea dal relatore Luzzatto nella seduta del 1° febbraio 1971, quando venne dichiarata chiusa la discussione generale; seguì quindi la discussione dei singoli articoli del progetto del nuovo Regolamento con relativi emendamenti a partire dalla seduta del 2 febbraio fino a quella del 17 febbraio 1971. La votazione sugli articoli avvenne a maggioranza semplice. Nella seduta del 18 febbraio 1971 si svolsero quindi le dichiarazioni di voto e il voto a scrutinio segreto sul complesso del nuovo Regolamento, che risultò quindi approvato con 465 voti favorevoli e 41 voti contrari. Il Regolamento entrò in vigore il 1° maggio 1971 e cioè, come previsto dalla sua ultima disposizione, sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che avvenne il 1° marzo 1971.
 
 
Le riforme regolamentari dal 1971
 
 
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