Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo VIII
Della Discussione
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Articolo 40
testo originario
- modificato il:
26.06.1986
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testo vigente approvato il 24.09.1997
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Comma 1
- La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in assemblea e da tre in commissione in sede legislativa.
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Comma 2
- Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se l'assemblea o la commissione non le abbia respinte.
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Comma 3
- Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.
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Comma 4
- Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo modificato il 26 giugno 1986
- Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Può intervenire, inoltre, per non più di quindici minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri Gruppi.
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'assemblea o la commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
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Comma 5
- In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'assemblea o la commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali