Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
-
Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo VIII
Della Discussione
-
-
Articolo 39
testo originario
- modificato il:
6.11.1981
-
14.11.1981
-
testo vigente approvato il 26.06.1986
-
Comma 1
- Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.
modificato in data
26 giugno 1986
-
Testo modificato il 14 novembre 1981
- Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione - eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia - non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali.
-
Testo originale del 18 febbraio 1971
- Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione - eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia - non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o emendamento.
-
Comma 2
- Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
-
Comma 3
- Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.
-
Comma 4
- Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
modificato in data
26 giugno 1986
-
Testo originale del 18 febbraio 1971
- La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere la durata di trenta minuti.
-
Comma 5
- Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.
modificato in data
26 giugno 1986
-
Testo originale del 18 febbraio 1971
- Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
-
Comma 6
- Il termine previsto dal primo comma relativo alla discussione sulle linee generali è aumentato fino al doppio per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale e per quelli di delegazione legislativa. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, se la loro particolare importanza lo richieda, di ampliare negli stessi limiti il termine sopra indicato.
modificato in data
6 novembre 1981
-
Testo originale del 18 febbraio 1971
- Se un presidente di gruppo, prima dell'inizio della discussione, ne fa richiesta per uno o più appartenenti al gruppo stesso, a questi non si applicano i primi due commi del presente articolo.
-
Parte II - Procedimento Legislativo
-
Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
-
Parte IV - Disposizioni Finali