Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII
Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
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Articolo 125
testo originario
- modificato il:
18.07.1990
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1.08.1996
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testo vigente approvato il 24.09.1997
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Comma 1
- Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.
modificato in data
1 agosto 1996
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Testo modificato il 18 luglio 1990
- Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla Commissione affari esteri e comunitari.
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alla commissione affari esteri, per il parere, e alle commissioni competenti per materia.
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Comma 2
- Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Su richiesta del Governo, di un rappresentante di gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.
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Parte IV - Disposizioni Finali