Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII
Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
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Articolo 127-bis
articolo introdotto il 18 luglio 1990
testo originario
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testo vigente approvato il 1.08.1996
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Comma 1
- Le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità economica europea sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione politiche dell'Unione europea.
modificato in data
1 agosto 1996
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Testo introdotto il 18 luglio 1990
- Le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità economica europea sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.
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Comma 2
- Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.
modificato in data
1 agosto 1996
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Testo introdotto il 18 luglio 1990
- Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie.
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Comma 3
- La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.
testo introdotto il 18 luglio 1990
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Comma 4
- Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
testo introdotto il 18 luglio 1990
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Comma 5
- Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.
testo introdotto il 18 luglio 1990
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Parte IV - Disposizioni Finali