Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII
Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
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Articolo 126-ter
articolo introdotto il 18 luglio 1990
testo originario
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1.08.1996
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testo vigente approvato il 27.07.1999
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Comma 1
- Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
Testo modificato il 1 agosto 1996
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Comma 2
- Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.
Testo modificato il 1 agosto 1996
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Comma 3
- Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Testo modificato il 1 agosto 1996
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Comma 4
- Nei successivi trenta giorni, la commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale per l'assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in assemblea dai rispettivi relatori.
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Parte IV - Disposizioni Finali