Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII
Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
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Articolo 126-ter
articolo introdotto il 18 luglio 1990
testo originario
- modificato il:
1.08.1996
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testo vigente approvato il 27.07.1999
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Comma 1
- Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
modificato in data
27 luglio 1999
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Testo modificato il 1 agosto 1996
- Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
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Testo introdotto il 18 luglio 1990
- Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla commissione speciale per le politiche comunitarie e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle commissioni competenti per materia.
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Comma 2
- Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
modificato in data
27 luglio 1999
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Testo modificato il 1 agosto 1996
- Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.
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Testo introdotto il 18 luglio 1990
- Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in commissione. Trascorso tale termine, la commissione speciale può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.
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Comma 3
- Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.
modificato in data
27 luglio 1999
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Testo modificato il 1 agosto 1996
- Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
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Testo introdotto il 18 luglio 1990
- Gli emendamenti approvati dalle singole commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla commissione speciale salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
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Comma 4
- Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
modificato in data
27 luglio 1999
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Testo introdotto il 18 luglio 1990
- Nei successivi trenta giorni, la commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale per l'assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in assemblea dai rispettivi relatori.
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Comma 5
- Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
testo introdotto il 27 luglio 1999
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Comma 6
- La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.
testo introdotto il 27 luglio 1999
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Comma 7
- Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.
testo introdotto il 27 luglio 1999
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Parte IV - Disposizioni Finali