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Regolamenti della Camera

Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura

Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.

  • Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione

      • Articolo 120
        testo originario - modificato il: 29.09.1983 - testo vigente approvato il 28.06.1989
        • Comma 1 - Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle commissioni competenti per materia.
          modificato in data 29 settembre 1983
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello stato sono assegnati per l'esame generale alla commissione bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle commissioni competenti per materia.
        • Comma 2 - Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.
          modificato in data 28 giugno 1989
          • Testo modificato il 29 settembre 1983 - La Commissione bilancio e programmazione esamina preventivamente il disegno di legge finanziaria per accertare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, se esso disciplina materie estranee all'oggetto della legge finanziaria, così come definito dalla legislazione vigente sul bilancio e la contabilità dello Stato. In tal caso la Commissione propone al Presidente della Camera lo stralcio delle disposizioni non concernenti il contenuto tipico della legge finanziaria. La proposta è sottoposta all'Assemblea, che delibera per alzata di mano, a norma dell'articolo 41.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Entro i venti giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione esamina le parti del bilancio e del consuntivo di propria competenza e conclude con la approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della commissione bilancio e programmazione.
        • Comma 3 - Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.
          modificato in data 29 settembre 1983
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Quando il disegno di legge concernente il bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente della Camera può disporre che le commissioni competenti per materia inizino l'esame dei singoli stati di previsione senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.
        • Comma 4 - Nel periodo di cui al comma precedente, la commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei ministri finanziari.
          modificato in data 29 settembre 1983
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Scaduto il termine previsto nel secondo comma del presente articolo, la commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il bilancio e per il consuntivo. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre commissioni competenti per materia.
        • Comma 5 - Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.
          modificato in data 29 settembre 1983
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Alle sedute delle commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.
        • Comma 6 - Scaduto il termine previsto nel precedente terzo comma, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.
          testo introdotto il 29 settembre 1983
        • Comma 7 - Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati.
          modificato in data 28 giugno 1989
          • Testo introdotto il 29 settembre 1983 - La Commissione bilancio e programmazione esamina la nota di variazioni ai bilanci di previsione, redatta in termini di competenza e di cassa, presentata dal Governo di norma a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte della stessa Commissione bilancio e comunque prima che l'assemblea passi all'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione.
        • Comma 8 - Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.
          testo introdotto il 29 settembre 1983
        • Comma 9 - Quando i disegni di legge di cui al primo comma sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal terzo comma è ridotto a sette giorni.
          testo introdotto il 29 settembre 1983

 
 
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