Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVII
Dell'Esame del Disegno di Legge finanziaria, del Bilancio, del Rendiconto, dei Documenti di politica economica e finanziaria e delle Relazioni Governative.
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Articolo 120
testo originario
- modificato il:
29.09.1983
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testo vigente approvato il 28.06.1989
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Comma 1
- I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello stato sono assegnati per l'esame generale alla commissione bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle commissioni competenti per materia.
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Comma 2
- Entro i venti giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione esamina le parti del bilancio e del consuntivo di propria competenza e conclude con la approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della commissione bilancio e programmazione.
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Comma 3
- Quando il disegno di legge concernente il bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente della Camera può disporre che le commissioni competenti per materia inizino l'esame dei singoli stati di previsione senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.
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Comma 4
- Scaduto il termine previsto nel secondo comma del presente articolo, la commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il bilancio e per il consuntivo. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre commissioni competenti per materia.
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Comma 5
- Alle sedute delle commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.
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Parte IV - Disposizioni Finali