Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVII
Dell'Esame del Disegno di Legge finanziaria, del Bilancio, del Rendiconto, dei Documenti di politica economica e finanziaria e delle Relazioni Governative.
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Articolo 123-bis
articolo introdotto il 28 giugno 1989
testo originario
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testo vigente approvato il 20.07.1999
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Comma 1
- I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente.
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Comma 2
- Il Governo può richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva.
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Comma 3
- Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronuncia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge di norma tre giorni. Per assicurare il rispetto dei termini stabiliti a norma del presente articolo, si osservano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 119.
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Comma 4
- Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.
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Parte IV - Disposizioni Finali