Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVII
Dell'Esame del Disegno di Legge finanziaria, del Bilancio, del Rendiconto, dei Documenti di politica economica e finanziaria e delle Relazioni Governative.
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Articolo 120
testo originario
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29.09.1983
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testo vigente approvato il 28.06.1989
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Comma 1
- Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle commissioni competenti per materia.
Testo modificato il 29 settembre 1983
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Comma 2
- La Commissione bilancio e programmazione esamina preventivamente il disegno di legge finanziaria per accertare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, se esso disciplina materie estranee all'oggetto della legge finanziaria, così come definito dalla legislazione vigente sul bilancio e la contabilità dello Stato. In tal caso la Commissione propone al Presidente della Camera lo stralcio delle disposizioni non concernenti il contenuto tipico della legge finanziaria. La proposta è sottoposta all'Assemblea, che delibera per alzata di mano, a norma dell'articolo 41.
Testo modificato il 29 settembre 1983
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Comma 3
- Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.
Testo modificato il 29 settembre 1983
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Comma 4
- Nel periodo di cui al comma precedente, la commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei ministri finanziari.
Testo modificato il 29 settembre 1983
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Comma 5
- Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.
Testo modificato il 29 settembre 1983
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Comma 6
- Scaduto il termine previsto nel precedente terzo comma, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.
Testo introdotto il 29 settembre 1983
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Comma 7
- La Commissione bilancio e programmazione esamina la nota di variazioni ai bilanci di previsione, redatta in termini di competenza e di cassa, presentata dal Governo di norma a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte della stessa Commissione bilancio e comunque prima che l'assemblea passi all'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione.
Testo introdotto il 29 settembre 1983
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Comma 8
- Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.
Testo introdotto il 29 settembre 1983
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Comma 9
- Quando i disegni di legge di cui al primo comma sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal terzo comma è ridotto a sette giorni.
Testo introdotto il 29 settembre 1983
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Parte IV - Disposizioni Finali