Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
-
Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
-
Parte II - Procedimento Legislativo
-
Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVII
Dell'Esame del Disegno di Legge finanziaria, del Bilancio, del Rendiconto, dei Documenti di politica economica e finanziaria e delle Relazioni Governative.
-
-
Articolo 121
(Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989)
testo originario
- modificato il:
29.09.1983
-
testo vigente approvato il 28.06.1989
-
Comma 1
- Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva, sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.
Testo modificato il 29 settembre 1983
-
Comma 2
- Nella relazione predetta la Commissione può indicare ulteriori proposte di modifica relative alle materie di competenza, anche nella forma di emendamenti non concernenti variazioni compensative.
Testo modificato il 29 settembre 1983
-
Comma 3
- Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa od il quadro generale riassuntivo nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal primo comma, sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui ai commi precedenti, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dall'articolo 120, sesto comma.
Testo modificato il 29 settembre 1983
-
Comma 4
- Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 86.
Testo introdotto il 29 settembre 1983
-
Comma 5
- Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il Presidente della Commissione bilancio e programmazione dichiarano inammissibili e rifiutano di mettere in votazione gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del secondo comma dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del secondo comma dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
Testo introdotto il 29 settembre 1983
-
Parte IV - Disposizioni Finali