Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVII
Dell' Esame in Assemblea
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Articolo 83
testo originario
- modificato il:
29.09.1983
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26.06.1986
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testo vigente approvato il 24.09.1997
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Comma 1
- La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, e nell'intervento del Governo.
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Comma 2
- Un presidente di gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti nel precedente comma, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un deputato per gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi.
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Comma 3
- Quando però venti deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36, ferme restando le disposizioni degli articoli 44 e 50.
Testo modificato il 29 settembre 1983
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Comma 4
- Le richieste di ampliamento della discussione sulle linee generali devono, di regola, essere formulate non meno di 24 ore prima dell'inizio della discussione in assemblea. Nei dibattiti previsti nel secondo e nel terzo comma del presente articolo i relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.
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Comma 5
- Nel caso di discussione a norma del secondo e del terzo comma del presente articolo il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. La Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
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Comma 6
- La conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione a norma del terzo comma per stabilire, sentiti anche gli iscritti del gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali