Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVII
Dell' Esame in Assemblea
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Articolo 86
testo originario
- modificato il:
29.09.1983
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26.06.1986
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24.09.1997
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testo vigente approvato il 20.07.1999
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Comma 1
- Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Se sono respinti in commissione, possono essere ripresentati in assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi si riferiscono.
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Comma 2
- Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di un presidente di gruppo o di dieci deputati possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.
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Comma 3
- Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in assemblea sino a che la commissione stessa si sia espressa.
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Comma 4
- Il comitato dei nove previsto nell'articolo 79 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della commissione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente in assemblea. Il presidente della commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare per tale esame la commissione plenaria.
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Comma 5
- Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di gruppo o da dieci deputati. Essi sono esaminati a norma del precedente comma dal comitato dei nove o dalla commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
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Comma 6
- La commissione e il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.
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Comma 7
- I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione
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Comma 8
- Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
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Comma 9
- Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali