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Regolamenti della Camera

Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura

Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.

  • Parte II - Procedimento Legislativo

      • Articolo 86
        testo originario - modificato il: 29.09.1983 - 26.06.1986 - 24.09.1997 - testo vigente approvato il 20.07.1999
        • Comma 1 - Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
          modificato in data 24 settembre 1997
          • Testo modificato il 26 giugno 1986 - Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Se sono respinti in commissione, possono essere ripresentati in assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi si riferiscono.
        • Comma 2 - Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.
          modificato in data 24 settembre 1997
          • Testo modificato il 26 giugno 1986 - Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la commissione stessa si sia espressa.
          • Testo modificato il 29 settembre 1983 - Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di venti deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di un presidente di gruppo o di dieci deputati possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.
        • Comma 3 - Il comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della commissione, per esaminare i nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la commissione plenaria.
          modificato in data 26 giugno 1986
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in assemblea sino a che la commissione stessa si sia espressa.
        • Comma 4 - I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
          modificato in data 24 settembre 1997
          • Testo modificato il 26 giugno 1986 - Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal comitato dei nove o dalla commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Il comitato dei nove previsto nell'articolo 79 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della commissione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente in assemblea. Il presidente della commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare per tale esame la commissione plenaria.
        • Comma 4-bis - Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.
          testo introdotto il 20 luglio 1999
        • Comma 5 - La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.
          modificato in data 20 luglio 1999
          • Testo modificato il 24 settembre 1997 - La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame dei suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad essi riferiti, può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
          • Testo modificato il 26 giugno 1986 - La commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
          • Testo modificato il 29 settembre 1983 - Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica Essi sono esaminati a norma del precedente comma dal comitato dei nove o dalla commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di gruppo o da dieci deputati. Essi sono esaminati a norma del precedente comma dal comitato dei nove o dalla commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
        • Comma 5-bis - Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.
          testo introdotto il 20 luglio 1999
        • Comma 6 - I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione
          modificato in data 26 giugno 1986
          • Testo modificato il 24 settembre 1997 - I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - La commissione e il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.
        • Comma 7 - Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.
          modificato in data 24 settembre 1997
          • Testo modificato il 26 giugno 1986 - Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione
        • Comma 8 - Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.
          modificato in data 24 settembre 1997
          • Testo modificato il 26 giugno 1986 - Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
        • Comma 9 - Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.
          modificato in data 24 settembre 1997
          • Testo modificato il 26 giugno 1986 - E' in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.
          • Testo originale del 18 febbraio 1971 - Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.
        • Comma 10 - E' in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.
          testo introdotto il 24 settembre 1997

 
 
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