Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVII
Dell' Esame in Assemblea
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Articolo 83
testo originario
- modificato il:
29.09.1983
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26.06.1986
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testo vigente approvato il 24.09.1997
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Comma 1
- La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 2
- Quando venti deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 3
- I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 4
- Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 5
- La Conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali