Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVII
Dell' Esame in Assemblea
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Articolo 86
testo originario
- modificato il:
29.09.1983
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26.06.1986
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24.09.1997
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testo vigente approvato il 20.07.1999
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Comma 1
- Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 2
- Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la commissione stessa si sia espressa.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 3
- Il comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della commissione, per esaminare i nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la commissione plenaria.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 4
- Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal comitato dei nove o dalla commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 5
- La commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 6
- I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 7
- Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 8
- Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Comma 9
- E' in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.
Testo modificato il 26 giugno 1986
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali