Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVII
Dell' Esame in Assemblea
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Articolo 85
testo originario
- modificato il:
14.11.1981
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26.06.1986
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24.09.1997
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testo vigente approvato il 20.07.1999
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Comma 1
- Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.
modificato in data
14 novembre 1981
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Quando l'assemblea vi annuisce, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.
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Comma 1- bis
- Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.
testo introdotto il 20 luglio 1999
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Comma 2
- Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.
modificato in data
26 giugno 1986
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Testo modificato il 14 novembre 1981
- Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di trenta minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, da altri presentati. Il termine di trenta minuti è aumentato fino al doppio per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale e per quelli di delegazione legislativa. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare negli stessi limiti, per uno o più articoli, il termine sopraindicato se la loro particolare importanza lo richieda.
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Sono applicabili le norme dell'articolo 44.
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Comma 3
- Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 86.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo modificato il 26 giugno 1986
- Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 86.
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Testo modificato il 14 novembre 1981
- Ciascun deputato può altresì intervenire, per non più di dieci minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi del quinto comma dell'articolo 86 non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma precedente
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel terzo comma dell'articolo 87. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Non può essere deliberata la chiusura a norma dell'articolo 44 se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti. Ciascun deputato può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.
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Comma 4
- Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.
testo introdotto il 14 novembre 1981
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Comma 5
- Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo modificato il 26 giugno 1986
- Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ciascuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.
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Testo introdotto il 14 novembre 1981
- Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi dalla commissione o dal Governo ai sensi del sesto comma dell'articolo 86, su ciascuno di tali emendamenti può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.
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Comma 6
- La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.
modificato in data
26 giugno 1986
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Testo introdotto il 14 novembre 1981
- La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai precedenti commi sono ridotti alla metà, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui al secondo comma.
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Comma 7
- Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
modificato in data
24 settembre 1997
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Testo modificato il 26 giugno 1986
- Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.
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Testo introdotto il 14 novembre 1981
- Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo, nonché ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo.
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Comma 8
- Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
testo introdotto il 14 novembre 1981
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali